Affitti case vacanze. Le regole legali che il proprietario dell’immobile deve conoscere.

I comuni dell’Alto Varesotto che si affacciano sul Lago Maggiore sono un’importante meta turistica per famiglie italiane e straniere, soprattutto a partire dalle vacanze di Pasqua fino alla fine del mese di settembre.


A pochi giorni dall’inizio della stagione 2017 molti proprietari di seconde case stanno valutando la possibilità di mettere a reddito il proprio immobile, concedendolo in locazione come casa di vacanza.

L’affitto come casa vacanza è un’ottima opportunità commerciale, anche al fine di ammortizzare i costi di manutenzione e di gestione dell’immobile.

Tuttavia occorre ricordare che, da un punto di vista giuridico, il proprietario che desidera locare il proprio immobile è tenuto a rispettare una serie di previsioni normative.

In particolare, si dovrà prestare attenzione alla forma del contratto, agli adempimenti fiscali e alla comunicazione dei dati dei conduttori alle Autorità di pubblica sicurezza.

Come funziona il contratto di locazione con finalità turistica?

Il contratto deve avere i seguenti requisiti: la forma scritta e la finalità turistica che deve necessariamente risultare dal contratto.

Il termine maggiore o inferiore ai 30 giorni rileva ai fini della registrazione del contratto. Infatti, solamente nel caso in cui detto termine non sia superato non occorre provvedere alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Cosa accade al termine del periodo di locazione?

Al termine del periodo pattuito non c’è bisogno di disdetta in quanto essa è automatica e il conduttore deve rilasciare l’immobile locato immediatamente.

Quali sono gli obblighi fiscali?

Il proprietario dell’immobile dovrà dichiarare la somma di tutti i redditi percepiti in virtù di ciascun contratto.

Nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati, lo stesso avrà la possibilità di aderire al regime della cedolare secca.

L’aliquota della cedolare, per le locazioni brevi, è pari al 21 per cento. L’imposta deve essere applicata all’intero importo contrattuale del canone, senza abbattimento alcuno.

Nel caso di locazione di breve durata (inferiore ai 30 giorni) l’opzione per la cedolare non dovrà essere comunicata al conduttore.

Quali sono gli obblighi relativi alla pubblica sicurezza?

L’art. 109 del TULPS impone anche ai proprietari delle casa di vacanza di comunicare alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo, previa identificazione mediante carta di identità, permesso di soggiorno o passaporto.

Tale obbligo si assolve esclusivamente per via informatica, inviando i dati tramite un portale web dedicato.

Si richiama l’attenzione evidenziando che l’omissione di questa comunicazione è sancita penalmente dall’art. 17 del TULPS con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda fino a 206€.

Quali sono le prospettive di guadagno?

L’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2015 di FIMAA-Confcommercio (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) ha “fotografato” l’andamento del mercato 2015 delle case per vacanza in Italia, attraverso l’analisi dei dati delle locazioni di diverse località lacuali.

Il canone medio settimanale rilevato con riferimento ad un appartamento con camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto, è di euro 595 € per il mese di giugno, 750 € per luglio e 895 € per agosto.

In conclusione, la locazione della seconda casa come immobile di vacanza è sicuramente una valida opportunità in quanto garantisce redditi certi, in via anticipata, senza esporre il proprietario ai vincoli previsti da un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo.

Tuttavia anche questa forma di locazione, pur presentando notevoli vantaggi, impone al proprietario una gestione consapevole degli adempimenti che la legge impone.

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