Mi auguro che nel corso dei mesi estivi i lettori abbiano avuto modo di riposarsi e rilassarsi, magari in qualche rinomata località italiana o estera dopo aver acquistato un “pacchetto turistico”.
Con l’approfondimento odierno, vorrei parlarvi del c.d. “danno da vacanza rovinata” – entrato ufficialmente a far parte del panorama legislativo italiano solo in tempi relativamente recenti grazie alla promulgazione del Codice del Turismo (all. D.lgs n.79 del 23.05.2011) – quando sorge e di quali voci si compone e nei confronti di chi può essere avanzata la richiesta di risarcimento.
L’art. 47 del Codice del Turismo rubricato proprio “danno da vacanza rovinata” dispone che: “nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Questa previsione normativa si inserisce nel solco di storiche decisioni della Corte di Giustizia Europea che, nell’interpretare la direttiva europea concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 5 direttiva del 13 giugno 1990, 90/314/CEE) precisa che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite.
Innanzitutto il danno da vacanza rovinata consiste nel mancato o inesatto adempimento di prestazioni che formano l’oggetto di un pacchetto turistico rientranti nei c.d. “circuiti tutto compreso”, ossia vacanze risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici ricreativi.
Con ciò dunque sono escluse le ipotesi di vacanza singola che per definizione non possono rientrare all’interno di un pacchetto turistico.
Altresì ai fini della configurabilità del danno è necessario che lo stesso sia grave e superi la soglia di normale tollerabilità.
E’ lo stesso Codice del Turismo che indica quando l’inadempimento deve essere considerato grave e quindi idoneo a cagionare un danno.
Ad esempio chi organizza un viaggio tutto compreso e non fornisce ai clienti informazioni complete e/o corrispondenti al vero, viola l’art. 37 che obbliga appunto a fornire già “nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto” tutte le informazioni relative alla vacanza organizzata.
Altresì centrale nella determinazione degli obblighi di informazione è l’art. 38 del Codice del Turismo dedicato specificamente al contenuto minimo dell’opuscolo informativo.
Infatti, le informazioni contenute nell’opuscolo informativo vincolano integralmente l’organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità (anche quando l’opuscolo non è richiamato nel testo del contratto). Ciò ovviamente a meno che prima della stipulazione del contratto le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore e/o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Infine, si considera inesatto adempimento ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo “la difformità rispetto agli standard qualitativi promessi o pubblicizzati”
Il Codice del Turismo prevede una responsabilità modulata in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, tra l’organizzatore o Tour Operato e il venditore o l’Agenzia Viaggi.
Questi due soggetti sono tenuti al risarcimento del danno, “secondo le rispettive responsabilità”, se non provano che il mancato adempimento sia dipeso da causa a loro non imputabile.
In particolare nel caso in cui il giudice accerti il danno da vacanza rovinata, colui che sarà ritenuto responsabile dovrà provvedere a risarcire sia il danno patrimoniale (riduzione o restituzione del prezzo) sia il danno non patrimoniale correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.