Il condomino danneggiato dalle parti comuni contribuisce pro quota al pagamento dei danni

CASS. CIV. SEZ.II, ORD, 10/12/2021 N. 39376. Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del Condominio, ma non è, per questo, esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio o nella utilità di quelle, e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni nonchè alla rifusione dei danni cagionati.

 

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