Immissioni di rumori e/o di vibrazioni intollerabili: quale tutela?

In seguito al completamento del tunnel ferroviario sotto il Monte Ceneri, previsto per il 2020, sulla linea ferroviaria Luino-Gallarate transiterà gran parte del traffico merci proveniente da Alptransit, l’alta velocità svizzera che segue parte del tracciato nel “corridoio” Rotterdam-Genova.

L’accordo tra le ferrovie italiane e quelle svizzere prevede diverse opere di adeguamento; per il momento, i primi interventi sul fronte delle barriere fono-assorbenti, sono previsti nella città di Gallarate dove si concentra la maggior densità di popolazione.


Quale tutela potrebbe allora essere invocata da chi abita nelle zone dove non è prevista l’installazione di accorgimenti volti alla limitazione delle immissioni di rumori e di vibrazioni?

Preliminarmente occorre spiegare che, in base al contenuto dell’art. 844 del Codice Civile, relativo alle immissioni provenienti dai fondi vicini, una tutela giudiziaria è prevista solo nel caso in cui le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità.

In tale ipotesi, a seconda della gravità del singolo caso concreto, si potrà richiedere una tutela solo risarcitoria ovvero una tutela sia inibitoria che risarcitoria.

Nel primo caso il giudice potrà prevedere un mero indennizzo economico a favore di colui che subisce le immissioni.

Nel secondo caso si potrà ottenere un provvedimento giudiziale che vieti l’attività che provoca l’immissione ovvero l’imposizione di accorgimenti tecnici volti a eliminare o ridurre l’intensità dell’immissione stessa oltre al risarcimento del danno.

La norma in commento prevede inoltre che nella sua valutazione, il giudice, oltre a verificare se le immissioni superino la soglia della normale tollerabilità, debba aver riguardo alle esigenze produttive e quindi contemperare gli interessi del soggetto che subisce le immissioni con le esigenze produttive/economiche/sociali di chi causa le immissioni stesse.

E proprio quest’ultimo aspetto riguarda la nostra analisi; le immissioni provocate dalla futura imponente circolazione ferroviaria, se non adeguatamente controllate, potrebbero causare danni agli abitanti delle zone limitrofe alla ferrovia.

La mancata adozione delle opportune misure preventive potrebbe dar luogo, da un lato, a un danno alla salute dei residenti, d’altro lato, a un danno patrimoniale derivante dalla svalutazione degli immobili di loro proprietà.

Facendo riferimento ad un caso concreto, nel 2003 il Tribunale di Padova, accertata l’illiceità delle immissioni derivanti da attività di movimentazione di vagoni ferroviari, condannava Trenitalia S.p.A. a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti nonché al risarcimento dei danni patiti dai residenti che avevano promosso il giudizio. 

In base agli atti della predetta vertenza, se pure il rumore della movimentazione dei convogli ferroviari non oltrepassava i limiti assoluti secondo la normativa amministrativa vigente, tuttavia doveva ritenersi oltrepassata la soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.

La sentenza è stata impugnata da Trenitalia S.p.A. in Corte d’Appello ed in seguito la questione è stata posta all’attenzione anche della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20198 del 07/10/2016 confermava quanto statuito dai giudici di merito: “il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitantispetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa(…) non è censurabile la decisione della Corte di merito che si è basata su un apprezzamento in concreto (…) ritenendo le immissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei vagoni superiori alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi corretta la decisione assunta dal Tribunale di Padova nella parte in cui, dopo aver operato un doveroso bilanciamento tra le esigenze della produzione e il diritto alla tranquillità della vita dei residenti, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, aveva imposto a Trenitalia S.p.A. un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti nonché la condanna al risarcimento del danno.

Tale decisione è un precedente giurisprudenziale importante che potrà essere richiamato qualora, in seguito alla messa in funzione dell’imponente traffico ferroviario sulla nostra linea, dovessero sorgere controversie a causa della mancata installazione preventiva di accorgimenti volti alla limitazione delle immissioni di rumori e di vibrazioni.

Avv. Luca Gentilini

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